Close-up image of a dictionary page focused on the word 'dictionary' with a yellow tassel.
Close-up of hands using laptop for image searching and browsing digital photo gallery.

Il glossario EMN sull’asilo e la migrazione è una risorsa online di termini relativi alla migrazione e all’asilo in Europa, che migliora la comparabilità consentendo una comprensione comune e un uso di termini e definizioni relativi all’asilo e alla migrazione.

Si basa su una varietà di fonti, ma principalmente sulla legislazione dell’acquis dell’UE in materia di asilo e migrazione, e rende i termini disponibili nella maggior parte delle lingue degli Stati membri dell’UE.

  • ASILO: Forma di protezione basata sul principio di non respingimento e sui diritti riconosciuti a livello internazionale o nazionale. Viene concesso a una persona che non può presentare domanda di protezione nel Paese in cui risiede e/o di cui è cittadino, in particolare per timore di persecuzione per motivi di razza o origine nazionale/etnica, religione, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica. Il diritto di asilo è un diritto fondamentale e la concessione dell’asilo è un obbligo internazionale.
  • RIFUGIATO:Una persona che, a causa di un fondato timore di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale e/o a causa di guerra, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Oppure un apolide che si trova fuori dal suo Paese di residenza abituale per le stesse ragioni sopra menzionate e non può o non vuole farvi ritorno.
  • MIGRANTE: Una persona che si trova al di fuori del territorio del paese di cui è cittadino e che ha risieduto in un paese straniero per più di un anno, indipendentemente dalle ragioni, volontarie o involontarie, e dai mezzi utilizzati per migrare. MIGRANTE ECONOMICO: Chiunque viaggi in altri paesi o aree per migliorare le proprie condizioni materiali e sociali e per creare nuove opportunità per sé e le proprie famiglie.
  • REGOLAMENTO DI DUBLINO: Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro dell’UE competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. Il sistema di Dublino si basa sul presupposto che, poiché le leggi e le procedure in materia di asilo negli Stati membri si basano sugli stessi standard comuni, esse garantiscano ai richiedenti asilo in tutti gli Stati membri un livello di protezione analogo. In realtà, le leggi e le procedure in materia di asilo variano notevolmente da un paese all’altro, il che significa che i richiedenti asilo sono trattati in modo diverso nei diversi paesi.
  • PRINCIPIO DI NON RIMPATRIO: un principio fondamentale del diritto internazionale dei rifugiati e dei diritti umani che vieta agli Stati di deportare o rimpatriare forzatamente individui in un Paese in cui vi è un rischio reale che siano sottoposti a persecuzione, tortura, trattamenti inumani o degradanti o altre violazioni dei diritti umani, o in un Paese con un sistema di asilo sistematicamente carente. Lo Stato non dovrebbe inoltre rimpatriare persone in un Paese altrimenti “sicuro” se l’individuo correrebbe il rischio di un ulteriore rimpatrio in un Paese che non è un Paese sicuro.
  • PERMESSO DI RITENZIONE: Permesso per una persona (uno straniero) di rimanere temporaneamente in un paese se la sua espulsione non è possibile perché: la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate di conseguenza; a causa di una condizione medica; per scopi educativi; se il paese in cui la persona viene rimpatriata non è disposto ad accettarla; se non ha un documento di viaggio valido; a causa di calamità naturali; se non è possibile organizzare il trasporto.
  • PROTEZIONE INTERNAZIONALE: Misure adottate dalla comunità internazionale sulla base del diritto internazionale per proteggere i diritti fondamentali di una categoria speciale di persone al di fuori dei loro paesi di origine che non godono della protezione del proprio paese. Nel contesto dell’UE, la protezione include lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria.
  • MIGRANTE CLANDESTINO: Il termine “migrante clandestino” non è definito legalmente, ma viene spesso utilizzato per riferirsi a persone entrate in un Paese senza i documenti necessari. L’ingresso illegale è solitamente punito come illecito amministrativo. Tuttavia, le persone che cercano protezione internazionale spesso non hanno altra scelta che attraversare illegalmente le frontiere. Ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non possono essere trattenute o multate per tale comportamento.
  • PERSONA CON UN CONTESTO MIGRANTE: Una persona che: (a) è migrata nel suo attuale paese di residenza e/o (b) in precedenza possedeva un’altra cittadinanza e/o (c) almeno un genitore è entrato nel suo attuale paese di residenza come migrante.
  • RICHIEDENTE ASILO/PROTEZIONE INTERNAZIONALE: Persona che chiede protezione internazionale per motivi di persecuzione o guerra nel proprio Paese di origine e che è in attesa di una decisione sulla sua domanda di status di rifugiato in conformità con il diritto internazionale e nazionale. Durante l’attesa, non deve essere costretta a tornare nel proprio Paese. Ogni rifugiato è inizialmente un richiedente asilo, ma non a tutti i richiedenti asilo viene automaticamente concesso lo status di rifugiato. Le persone che durante la procedura non risultano essere rifugiati e non necessitano di protezione internazionale vengono rimpatriate nel loro Paese di origine dalle autorità competenti.
  • PROTEZIONE TEMPORANEA: Procedura eccezionale in caso di afflusso massiccio di sfollati che non sono in grado di tornare nel loro paese di origine. In questo caso, potrebbe non essere possibile determinare l’idoneità alla protezione persona per persona e potrebbe essere necessario fornire protezione generale a tutti i membri di un particolare gruppo numeroso. L’esistenza di un afflusso massiccio deve essere stabilita da una decisione del Consiglio dell’UE.
  • TRATTA DI ESSERI UMANI: Il reclutamento, il trasporto, l’occultamento, l’accoglienza o l’alloggio e la vendita di persone a scopo di sfruttamento. Le forme di sfruttamento possono includere: lavoro informale, schiavitù, servitù, prostituzione o altre forme di abuso sessuale, traffico di organi o induzione ad attività criminali.